La stabile organizzazione “digitale” nell’art. 165 del Tuir.

Com’è noto il concetto di stabile organizzazione, da cui discende poi una serie di adempimenti tributari nello stato in cui si è stabiliti, è espresso dall’art. 5 del Modello Ocse che al paragrafo 1, definisce la stabile organizzazione come “una sede fissa di affari” nella quale viene svolta in tutto o in parte un’attività d’impresa da parte di un soggetto non residente.

Positive list

Il paragrafo 2 del medesimo articolo elenca una serie di situazioni (positive list) al ricorrere delle quali è lecito presumere una stabile organizzazione dell’impresa estera nel territorio dello stato, tra cui l’esistenza di:

Una sede di direzione;Una succursale;Un ufficio;Un’officina;Un laboratorioUna miniera, un pozzo di petrolio o di gas.

Nella legislazione interna dello Stato Italiano, L’articolo 162 del Testo Unico sulle imposte dei redditi si preoccupa di definire, al comma 1, cos’è una stabile organizzazione e lo fa sostanzialmente ricalcando il primo paragrafo dell’art. 5 del Modello Ocse; al comma 2 poi, introduce nella “positive list” del modello OCSE la lettera f-bis che è un nuovo parametro,  ovvero

“la significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato costruita in modo tale da non fare risultare una sua consistenza fisica nel territorio dello stato”.

Appare abbastanza chiaro l’intento del legislatore domestico di evitare delle pratiche abusive riguardanti la sede fissa di affari, volte alla sottrazione di materia imponibile all’Italia.

Sede fissa d’affari

In un’epoca di digitalizzazione delle imprese, l’idea di “sede fissa di affari” appare antiquata, posto che alcune importati aziende operano in un mercato globalizzato che non più legato ad uno “spazio fisico” o ad un territorio nazionale.

Per stabilire quindi se, una determinata impresa, possa essere qualificata come stabile organizzazione in Italia di soggetto estero, occorrerà verificare in concreto il suo modello di business e se questo sia funzionalmente connesso con lo Stato Italiano, seguendo dei criteri che a volte possono apparire non proprio così oggettivi come lo è la “sede fisica”.

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L `autore: Diego Torresi, Dott. Commercialista Studio Commerciale Farina-Torresi

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