Prova Testimoniale nel nuovo Processo Tributario


Con la Legge n.130 del 31 agosto 2022 è stato modificato l’articolo 7, comma 4, del Dlgs 546/92, prevedendo per i ricorsi presentati successivamente alla data della sua entrata in vigore, ovvero dal 16 settembre 2022, una novità assoluta in merito ai ricorsi tributari: la PROVA TESTIMONIALE.

Seppur con i limiti che andremo ad evidenziare successivamente, tale novità avrà nel processo tributario un notevole impatto in quanto permetterà ai contribuenti di superare le congetture e presunzioni semplici degli uffici fiscali con delle testimonianze scritte, che saranno a tutti gli effetti considerate PROVE a supporto della difesa dei propri diritti.

Il limite di tale articolo deriva dal fatto che il Giudice Tributario ne valuta in modo insindacabile l’ammissione, prevedendo che “…ove lo ritenga necessario ai fini della decisione e anche senza l’accordo delle parti, può ammettere la prova testimoniale, assunta con le forme di cui all’art. 257-bis c.p.c..” e quindi anche quando una delle due parti si oppone alla stessa.

Qualora la pretesa tributaria sia fondata su verbali o altri atti facenti fede fino a querela di falso, la prova è ammessa soltanto su circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale. In tal senso è importante sottolineare che si considerano attestate da pubblico ufficiale solamente quei fatti dagli stessi rilevati direttamente in propria presenza.

Si ricorda inoltre come le dichiarazioni di terzi acquisite dagli uffici finanziari in fase di controllo e accertamento non si possono considerare aventi valore legale di prove come invece quelle previste dalla prova testimoniale, che invece può essere usata dal contribuente per confutare tali tesi e contestazioni.

Lasciando ai prossimi mesi e anni le valutazioni sull’impatto effettivo di tale novità legislativa e da come la stessa sarà utilizzata dalle parti e dai giudici nei processi tributari, fin da ora ci si spinge a dire che dalla lettura della norma la prova testimoniale dovrebbe essere ammessa anche in momenti successivi alla presentazione del ricorso e anche per i procedimenti in appello.

Tutto questo purché la prova testimoniale sia sempre legata a vicende indicate nel ricorso di primo grado.

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