MAGAZZINO IN ITALIA E ADEMPIMENTI FISCALI
Molte aziende polacche che vendono ai clienti italiani decidono, per motivi logistici e per rendere più brevi i tempi di consegna, affittare un magazzino in Italia. Di solito, la vendita sul territorio italiano viene gestita da un agente italiano. Se intendi organizzare la tua attività commerciale in Italia affittando un magazzino per depositare le merci destinate alla vendita, ti invitiamo a leggere questo articolo dove spieghiamo come trattare tale operazione ai fini fiscali.
Istituendo per motivi logistici e per convenienza commerciale un magazzino in Italia molte imprese vogliono capire se con l’attività di gestione di magazzino in Italia rientra tra i requisiti di stabile organizzazione.
Ai sensi dell’art. 5 del modello OCSE contro le doppie imposizioni e secondo la normativa italiana non si considera che vi sia una stabile organizzazione se:
“si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione e di consegna di merci appartenenti all’impresa”
Naturalmente, è bene precisare che qualsiasi altro tipo di attività che non sia di semplice “deposito, di esposizione e di consegna delle merci appartenenti all’impresa” può far presumere all’amministrazione fiscale italiana l’esistenza della stabile organizzazione con la conseguenza di assoggettamento alle normative tributarie italiane. La locuzione “merci appartenenti all’impresa” fa presumere che l’immagazzinamento in Italia di merci non appartenenti fa nascere il problema della stabile organizzazione.
Per far si che le operazioni di consegna di merce dalla Polonia al magazzino italiano e successivamente al cliente italiano siano non imponibili IVA in Italia secondo il meccanismo del reverse charge esistente in tutta la UE, è necessario che il luogo di immagazzinamento della merce sia nella disponibilità materiale dell’impresa polacca, perché altrimenti si presume che la prima cessione sia stata fatta nei confronti di chi ha la disponibilità materiale del magazzino.
Pertanto sia consigliabile che la società polacca che intende depositare le merci in un magazzino in Italia sia titolare del contratto di locazione e apra un’unità locale in Italia adibita a tale scopo e oltretutto si identifichi in Italia ai fini IVA.
Così facendo:
1. il trasporto della merce dalla Polonia all’Italia è soggetto al regime del reverse charge, secondo le disposizioni tributarie europee; viene compilato l’INTRASTAT su acquisti.
2. la cessione interna dal magazzino italiano al cliente finale è soggetta al regime del reverse charge ai sensi della normativa italiana; non sussiste l’obbligo di compilazione INTRASTAT.
La domanda che sorge in tale punto è che se l’impresa polacca può custodire la merce in magazzino in Italia prima dell’identificazione diretta ai fini IVA. La risposta a tale domanda è no. Non è possibile custodire la merce prima dell’identificazione diretta perché l’operazione di consegna della merce in Italia deve essere regolarizzata dalla partita IVA italiana mediante l’applicazione del reverse charge.
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Ecco come gestire un magazzino in Italia rispettando gli adempimenti fiscali.
Per gestire il magazzino localizzato in Italia ai fini di cessioni intracomunitarie, l’impresa costituita all’estero deve adempiere a due obblighi in Italia:
1. istituzione di un’unità locale
2. identificazione diretta ai fini IVA
Come istituire un’unità locale in Italia e identificarsi ai fini IVA
Di seguito vi presentiamo le procedure per l’istituzione dell’unità locale e per l’identificazione diretta ai fini IVA in Italia.
Istituzione di un’unità locale in Italia
Tale obbligo è dovuto al fatto di usare il magazzino sul territorio italiano e tale uso viene pubblicizzato nel Registro Imprese in Italia. La pratica presso il Registro Imprese viene effettuata da un professionista incaricato secondo il seguente iter:
persona obbligata: il legale rappresentante, a mezzo procuratore professionista con delega, in atto semplice, non notarile.
importi: diritti di segreteria, diritto annuale dovuto.
documenti da allegare:
a) visura dal Registro Imprese del paese estero comprovante l’esistenza dell’impresa estera con traduzione eseguita da un perito ed asseverata in Tribunale,
b) atto di nomina del legale rappresentante in Italia.
pratica SUAP: effettuata da un professionista incaricato che compilerà la modulistica online pratica SUAP, se richiesta, e procederà con l’invio in CCIAA.
Identificazione diretta ai fini IVA in Italia
Tale obbligo sorge nell’ipotesi in cui il soggetto non residente intende effettuare le operazioni territorialmente rilevanti ai fini IVA sul territorio italiano. Nel nostro caso tale identificazione viene fatta per poter applicare il reverse charge per le cessioni delle merci fra la Polonia e l’Italia. Visto che la pratica viene presentata in forma cartacea e solo le pratiche successive sono effettuate online, per concludere la procedura di identificazione diretta ai fini IVA occorre circa 1 mese e mezzo dalla data del deposito della richiesta.
Per saperne di più e richiedere la consulenza specifica siete invitati a consultare i nostri esperti.
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Autori: Diego Torresi, Saverio Farina – Dottori Commercialisti,
Anna Czerwinska – Studio Tributarista, in collaborazione con Studio Farina Torresi
COMPANY VALUATION • TAX ADVISORY • ACCOUNTING SERVICES • BUSINESS CONSULTING
STUDIO TRIBUTARISTA ANNA CZERWINSKA • STUDIO COMMERCIALE FARINA TORRESI & ASSOCIATI
Contatti: anna.czerwinska@networkprofessioni.it
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