Redditi da fabbricati situati in Italia detenuti da soggetti non residenti.
Nel presente articolo presenteremo le modalità di tassazione dei redditi connessi alla detenzione di un immobile ubicato in Italia dai soggetti non residenti, persone fisiche.
Il DPR 917/1986 l’art.23, comma 1, lettera a) annovera tra i redditi che i non residenti producono in Italia anche i redditi fondiari, quindi i redditi da terreni o fabbricati situati in Italia.
I redditi prodotti in Italia da persone fisiche non residenti saranno tassati in Italia secondo le disposizioni previste per le diverse categorie di reddito (redditi fondiari, redditi di capitale, redditi diversi etc.). Questo significa che anche i canoni di locazione nel caso dei titolari esteri persone fisiche sono tassati in Italia (limitatamente al 95% del loro ammontare).
Nell’ipotesi in cui l’immobile è di proprietà di una persona fisica soggetto non residente, secondo la regola generale prevista dalla normativa vigente, si applicano le aliquote IRPEF (che rientrano tra 23% fino a 43%).
A norma del secondo comma dell’art.3 del D.Lgs. 23/2011 è stata introdotta l’imposta sostitutiva denominata la cedolare secca, nella misura del 21% relativa alla tassazione dei redditi di locazione immobiliare.
Cedolare secca: aliquota applicabile
La
cedolare secca prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva nella misura del
21% per i contratti di locazione a canone “libero” di immobili abitativi;
La tassazione dei redditi di locazione immobiliare nel caso in cui il titolare dell’immobile è una persona fisica, non prevede la detraibilità dei costi sostenuti anche se inerenti all’immobile. In tale caso la base imponibile è costituita dai canoni di locazione di competenza di un determinato anno.
Cedolare secca: i requisiti
Cedolare secca requisiti
Ciò premesso a seguito della pubblicazione di alcune sentenze delle commissioni tributarie è stato stabilito che il regime della cedolare secca torna applicabile anche nel caso in cui il conduttore sia una società. Infatti, ciò che rileva ai fini della validità dell’opzione, così come previsto dalla norma, è il fatto che il locatore sia una persona fisica e che la locazione abbia finalità abitativa.
Pagamento della cedolare secca.
La cedolare secca deve essere versata entro stessa scadenza dei versamenti IRPEF.
Effetti della cedolare secca sul reddito.
Il reddito proveniente dai canoni di locazione in regime fiscale di cedolare secca non si cumulano agli altri redditi IRPEF.
La modalità di opzione per la cedolare secca
Per avvalersi del regime della cedolare secca occorre esercitare l’opzione compilando il modulo RLI.
Il modulo è scaricabile dal sito: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/266871/modello+rli+19032019_RLI_mod.pdf/328638c8-4e4e-ac30-1946-2fc634a21e4e
L’istruzione per la compilazione del modello RLI è scaricabile dal sito:
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/266871/istruzioni+modello+rli+19032019_RLI_istruzioni+22+03.pdf/8721aba9-6539-0690-c730-f23d11320b07
Le imposte relative al reddito derivante dall’affitto
dell’immobile devono essere versate nei tempi e modalità previsti per l’Irpef,
ovvero in acconto e saldo, eccetto che per il primo anno in cui
l’acconto non è dovuto in quanto manca la base imponibile di riferimento,
ovvero l’imposta sostitutiva dovuta per l’anno precedente.
L’acconto della cedolare secca 2019 deve essere pagato:
in un’unica
soluzione, entro il 30 novembre, se l’importo è inferiore a 257,52 euroin due rate, se
l’importo dovuto è superiore a 257,52 euro:la prima, del 40%
(del 95%), entro il 30 giugno;la seconda, del
restante 60% (del 95%), entro il 30 novembre.
Il saldo si versa entro il 30 giugno dell’anno successivo
a quello di riferimento. Per il versamento della cedolare secca con modello
F24, vanno utilizzati questi codici tributo:
1840: Cedolare secca locazioni – Acconto prima rata,
1841: Cedolare secca locazioni – Acconto seconda rata o unica soluzione
1842: Cedolare secca locazioni – Saldo
Redazione a cura di:
Anna Czerwinska, Saverio Farina, Diego Torresi
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