Fine del Superbonus per i lavori edilizi

L’art. 2 co.1 del DL 11/2023 ha dettato la fine del superbonus poiché, dal 17 febbraio 2023, ha soppresso la facoltà di cedere i crediti d’ imposta generati dagli interventi edilizi che danno diritto al superbonus del 110% o del 90%, 70% o 65%, oltre alla possibilità per questi di ottenere lo sconto in fattura.

Si può continuare ad optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura, se entro il 16.02.2023:

Per gli immobili che non costituiscono un condominio sia stata presentata la CILA;Per i condomini sia stata adottata la delibera assembleare e sia stata presentata la CILA;Per gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici sia stata presentata l’istanza per ottenere il titolo edilizio abilitativo.

La situazione è più o meno la medesima per gli altri bonus edilizi , come il bonus acquisto casa del 50%, l’ecobonus, il sismabonus e il  bonus barriere del 75%, nel senso che è possibile optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura se entro il 16.02.2023:

risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo e per gli interventi per i quali questo non è necessario, siano già iniziati i lavori ;risulti regolarmente registrato il contratto preliminare ovvero stipulato il contratto definitivo di  compravendita dell’immobile.

Per tutti i lavori edili per i quali i presupposti suindicati non fossero presenti, è possibile comunque fruire delle relative detrazioni fiscali direttamente in dichiarazione dei redditi.

Il Governo ha poi anche messo mano alla responsabilità solidale nei confronti dei cessionari dei crediti, nel caso in cui venga accertata l’insussistenza dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta-

Se viene constatata, da parte degli organi accertatori,  il dolo ola colpa grave del cessionario del credito, questi è solidalmente responsabile con il cedente, è prevista la loro responsabilità solidale con il medesimo cedente.

La responsabilità solidale è esclusa nel caso i cui il cessionario dimostri:

a- di aver acquisito il credito d’imposta;

-di essere in possesso della documentazione richiesta dal co. 6-bis dell’art. 121 del DL 34/2020, ovvero:

del titolo edilizio abilitativo o dichiarazione sostitutiva per interventi in edilizia libera;la  notifica preliminare dell’avvio dei lavori alla ASL, se dovuta;  la visura catastale ante operam dell’immobile oggetto degli interventi oppure, nel caso di immobili non ancora censiti, la domanda di accatastamento;le fatture, ricevute e/o altri documenti di spesa, nonché i relativi bonifici;le asseverazioni dei tecnici se dovute con tutti gli allegati previsti dalla legge;per i condomini la delibera condominiale di approvazione dei lavori e tabella di ripartizione delle spese tra i condomini;ove dovuta, documentazione prevista dall’art. 6 co. 1 lett. a), c) e d) del DM 6.8.2020 “Requisiti” (nel caso di interventi di efficienza energetica);il visto di conformitàl’attestazione rilasciata dai soggetti obbligati al rispetto della disciplina in materia di antiriciclaggio, che intervengono nella cessione del credito d’imposta, di avvenuta osservanza degli obblighi di cui agli artt. 35 e 42 del D.lgs.. 231/2007

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