DAL 2020 NUOVE REGOLE DI DOCUMENTARE LE CESSIONI INTRACOMUNITARIE IN ITALIA

Se la tua impresa effettua le operazioni intracomunitarie, ti invitiamo alla lettura del presente articolo dove sono descritte le nuove regole di documentare le cessioni intracomunitarie entrate in vigore dal 1 gennaio 2020.

Le disposizioni che regolano la non imponibilità delle cessioni intracomunitarie sono disciplinate dall’art. 41, comma 1, DL 331/1993. Per godere del regime di non imponibilità è necessario rispettare le seguenti condizioni:

1.  Status di operatore economico per entrambi i soggetti ovvero: il cedente e l’acquirente devono essere soggetti passivi d’imposta nei rispettivi Paesi;

2. Trasferimento della proprietà: l’operazione comporti il trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento sul bene;

3.  Onerosità dell’operazione

4.  Effettivo trasporto o spedizione dei beni in altro Stato comunitario.

In merito a questo ultimo punto la Direttiva Iva 2006/112/CE ha lasciato al legislatore nazionale l’onere di disciplinare quali dovessero essere i documenti reali atti a provare l’effettivo trasferimento del bene da un paese all’altro dell’Unione Europea.

L’Italia, in merito a detta questione, ha purtroppo lasciato per anni un vuoto legislativo, che l’Agenzia delle Entrate, ha cercato di colmare con proprie circolari interpretative. Al fine di superare detto vuoto normativo, è stato emanato il Regolamento di esecuzione UE 2018/1912 che entrerà in vigore il primo gennaio 2020. Detto regolamento, modificando il Regolamento UE 282/2011, con l’art. 45bis, introduce gli elementi di prova per determinare l’effettivo trasferimento dei beni da un paese all’altro dell’Unione.

Il punto 3 dell’art. 45bis divide gli elementi di prova in due gruppi:

1.  Lettera CMR firmata, o

polizza di carico, ofattura di trasporto aereo, ofattura emessa dallo spedizioniere,

2. Polizza assicurativa relativa alla spedizione, o

documenti bancari attestanti il pagamento della spedizione, odocumenti ufficiali di una pubblica autorità, ad esempio un notaio, che confermi l’arrivo dei beni nel paese di destinazione, ouna ricevuta, rilasciata da un depositario nel paese di destinazione, che confermi l’arrivo ed il deposito dei beni.

Il Regolamento inoltre prevede diversi abbinamenti di prove a seconda che i beni:

vengano spediti dal venditore o da un terzo per suo conto, vengano spediti dall’acquirente o da un terzo per suo conto

Nel primo caso il cedente deve essere in possesso di almeno due prove del gruppo A) rilasciati da due diverse parti indipendenti l’una dall’altra, in alternativa una prova qualsiasi del gruppo A) in combinazione con una prova del gruppo B).

Nel secondo caso, in presenza di rese INCOTERMS 2020, EXW o FCA, il cedente oltre alle prove di cui sopra (2 prove del gruppo A, o 1 del gruppo A + 1 del gruppo B), deve essere in possesso di una dichiarazione rilasciata dal cessionario, nella quale quest’ultimo certifichi che la merce è giunta al paese di destinazione.

Inoltre in detta dichiarazione occorre indicare anche i seguenti dati:

Data del rilascio,Nome ed indirizzo dell’acquirente,Qualità e natura dei beni,Data e luogo di arrivo.

Tale dichiarazione deve essere fornita al cedente entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione. Si consiglia di predisporre un format già indirizzato al cedente/venditore riportante i dati sopra indicati che il cessionario/acquirente dovrà compilare ed inviare al cedente/venditore. Quest’ultimo provvederà, poi, a conservare dette dichiarazioni, insieme agli altri documenti probatori ai fini della non imponibilità.

Non è previsto alcun Formulario Standard per formulare la Dichiarazione scritta che può, pertanto, essere predisposta in forma libera, anche contenente tutti i dati di cui sopra.

Fonte IPSOA

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L`autore: Anna Czerwinska, laureata in Economia aziendale presso l` Università di Economia ed Innovazione di Lublino e l`Università Carlo Bo a Urbino, esperto Firmissima in internazionalizzazione aziendale, traduttore iscritto sulla lista dei periti presso la Camera di Commercio a Macerata in Italia, in collaborazione con lo Studio Commerciale Farina-Torresi

Contatti: czerwinska.italy@gmail.com   a.czerwinska@networkprofessioni.it

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